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Informiamo che anche quest’anno vige l’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD, entro la data del 30 Aprile 2016, come riportato nel D.P.C.M. 21 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015.
Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, in riferimento alla Provincia in cui ha sede l’unità locale produttrice del rifiuto.

La trasmissione del MUD dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, ad eccezione dei produttori che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari.

Ecco l’elenco dei soggetti obbligati:

•  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (trasportatori)

•  Commercianti ed intermediari di rifiuti, senza detenzione

•  Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (impianti)

•  Imprese ed Enti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi

•  Imprese ed Enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

•  Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00

LEGGE 28/12/15, c.d. “GREEN ECONOMY”

Art. 69 – Legge 221 del 28/12/15

Capo XI – Disposizioni varie in materia ambientale

Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attivita’ economiche

Il comma 8 dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ sostituito dal seguente: «8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attivita’ economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonche’ i soggetti esercenti attivita’ ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita’ massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalita’ previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita’ di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi. L’adesione, da parte dei soggetti esercenti attivita’ ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalita’ semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti».

Società specializzata nel campo della raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali (pericolosi e non)

Loc. Ponte Sant'Antonio, 3, 65017, Penne (PE)
+39 0858213162

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